Nell’ambito del programma di supporto agli studi rivolto ai propri studenti, l’Università Bocconi mette a disposizione degli studenti italiani immatricolati di primo anno (a.a. 2023-2024) ai corsi di laurea triennale e al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 100 esoneri dal pagamento del 65% dei contributi accademici previsti per la contribuzione ordinaria per l’a.a. 2023-2024.
Per l’erogazione di tali benefici l’Università Bocconi impegna risorse proprie e gentili donazioni ed elargizioni di donor privati e fondazioni e per questo motivo durante l'anno accademico gli studenti beneficiari potranno essere contattati dalla divisione sviluppo dell'Università Bocconi o da uno o più donor per la partecipazione in attività accademiche o extra accademiche.
Si precisa che il beneficio non è compatibile con altre tipologie di esonero e/o agevolazione offerte dall’Università (riduzione del 15% per fratelli contemporaneamente iscritti, riduzione del 15% per i figli dei dipendenti Bocconi, eventuali borse di merito, borse e/o esoneri dal pagamento di tasse e contributi Bocconi in ottemperanza ad accordi stilati dall'Università Bocconi con università partner, altro beneficio erogato dall’Università per l’a.a. 2023-2024).
Conferma del beneficio
Il beneficio assegnato per l’a.a. 2023-24 potrà essere rinnovato per tutta la durata legale del regolare ciclo di studi a condizione che lo studente rispetti ogni anno i requisiti di merito previsti per la conferma.
La conferma per l'a.a. 2024-25 dell'"Esonero parziale dal pagamento del 65% dei contributi accademici" per gli studenti immatricolati e assegnatari del beneficio nell’a.a 2023-24 è subordinata al rispetto dei seguenti criteri di rinnovo:
> iscrizione all’anno accademico 2024-25 entro i termini e i modi definiti dall’Academic Services;
> conseguimento durante l’anno accademico di almeno 49 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto 2024.
Eventuali cambiamenti dei crediti derivanti da provvedimenti eccezionali verranno qui pubblicati. Si specifica che per gli anni successivi, oltre alla regolare iscrizione ai diversi anni accademici, sono previsti i seguenti requisiti di merito:
Conferma del beneficio immatricolati a.a. 2023-24 | Numero di crediti minimi |
per il 2° anno (a.a. 2024-2025) | 49 CFU entro il 10 agosto 2024 |
per il 3° anno (a.a. 2025-2026) | 95 CFU entro il 10 agosto 2025 |
per il 4° anno (a.a. 2026-2027) laurea magistrale in Giurisprudenza | 150 CFU entro il 10 agosto 2026 |
per il 5° anno (a.a. 2027-2028) laurea magistrale in Giurisprudenza |
220 CFU entro il 10 agosto 2027 |
Per il conseguimento del numero di crediti richiesti per la conferma del beneficio dell’esonero parziale dal pagamento del 65% dei contributi NON è previsto l’utilizzo di crediti bonus in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti dallo studente.
Il possesso dei requisiti verrà verificato automaticamente dall’Ufficio Fees, Funding and Housing, ma è responsabilità dello studente verificare se i crediti sostenuti siano effettivamente registrati al Punto Blu entro le date sopra indicate. Lo studente che dovesse riscontrare anomalie nella registrazione degli esami sostenuti è invitato a contattare, entro la data sopra indicata, il desk Academic Services tramite B in Touch.
Se lo studente sarà in possesso dei requisiti richiesti, l’esenzione apparirà al Punto Blu, nella situazione finanziaria, approssimativamente entro la metà del mese di settembre.
Se lo studente non sarà in possesso dei requisiti richiesti entro le date sopra indicate, l’esonero parziale assegnato non potrà essere applicato per l’anno accademico successivo. Lo studente quindi dovrà provvedere al regolare pagamento dei contributi accademici previsti per quell’anno accademico e seguenti. Si specifica infatti che se non confermato, il beneficio, non potrà essere più ripristinato negli anni accademici successivi.
Attenzione:
La conferma dell’esonero parziale per gli anni di corso successivi al primo, per tutta la durata legale del regolare ciclo di studi, è subordinata al pagamento di tasse e contributi universitari presso l’Università Bocconi, per tale motivo l’esonero parziale assegnato non potrà essere confermato per gli anni accademici successivi al primo per gli studenti che siano stati assegnatari del beneficio al primo anno di immatricolazione e che al secondo anno o in anni successivi si iscrivano ad un programma di Double Degree/Joint Degree che comporti l’esonero dal pagamento di tasse e contributi presso l’Università Bocconi.
Revoca e decadenza
L’assegnazione del beneficio dell’esonero parziale viene revocata nei seguenti casi:
> accettazione, in qualunque anno di corso, di un ulteriore e/o diverso beneficio di entità pari o superiore all’esonero parziale assegnato dall’Università Bocconi; si specifica a questo proposito che nel caso in cui lo studente dovesse successivamente perdere tale beneficio l’esonero parziale non può essere ripristinato;
> accertata non veridicità della documentazione e delle dichiarazioni fornite per l’assegnazione del beneficio a seguito delle verifiche effettuate dall’ufficio Fees Funding and Housing: in tal caso la revoca ha effetto da momento in cui è stato posto in essere il comportamento illecito e comporta il totale pagamento di tasse e contributi dovuti a partire dall’anno accademico in cui lo studente ha beneficiato dell’esonero parziale in conseguenza della documentazione e/o delle dichiarazioni non veritiere (artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000);
> sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto comminate dall’Università Bocconi: in tal caso la revoca ha effetto dal momento in cui la sanzione disciplinare viene comminata e comporta il pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti per la propria fascia di contribuzione in base alle scadenze ufficiali dei pagamenti definite dall’Ufficio Fees, Funding and Housing.
Lo studente inoltre decade dal beneficio qualora rinunci agli studi o si trasferisca ad altra università nel corso dell’anno accademico; in tal caso la decadenza ha effetto dal momento della rinuncia o del trasferimento e comporta il pagamento delle rate di tasse e contributi eventualmente ancora dovuti in base alle scadenze ufficiali dei pagamenti definite dall’Ufficio Fees, Funding and Housing.