In considerazione del fatto che la conferma del beneficio è subordinata, oltre che alla regolare iscrizione agli anni accademici successivi, al conseguimento di un numero di crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto di ciascun anno accademico, in caso di passaggio di corso è opportuno che lo studente consideri, al fine del conseguimento del numero di crediti minimi richiesti per la conferma, se a causa del passaggio di corso la conferma del beneficio possa subire un pregiudizio dovuto all'eventuale perdita di crediti potenzialmente conseguente al passaggio stesso.